Obbligo RLS anche nelle piccole aziende

19.07.2013 08:37
I quesiti sul decreto 81/08: RLS anche nelle piccole aziende?
(Approfondimenti a cura dell'Avv. Gerardo Porreca)
Chiarimenti circa la designazione del RLS in aziende con un solo dipendente e nelle imprese
con meno di 15 dipendenti. Inoltre, quale titolo di studio è necessario? Il ruolo può essere
rivestito da un parente del datore di lavoro? A cura di G. Porreca.
 

Primo quesito

C'è bisogno di designare il RLS anche in caso di ditte in cui è presente un solo dipendente?
Inoltre la comunicazione del RLS all'INAIL deve essere fatta anche da piccole imprese con
meno di 15 dipendenti?

Risposta

La domanda se deve essere designato il RLS anche nelle aziende che occupano un solo
dipendente è piuttosto ricorrente. Si rammenta, intanto, che l’elezione o la designazione
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è un diritto-dovere dei lavoratori e
non certo un obbligo da parte dei datori di lavoro il quale non può far altro che prendere
atto delle decisioni dei suoi lavoratori a volere farsi rappresentare da un lavoratore interno
all’azienda per poi comportarsi di conseguenza.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 la elezione o designazione del RLS è
prevista in tutte le aziende o unità produttive e quindi anche in aziende che
occupano un solo lavoratore. Essendo questi l’unico dipendente si ritiene sufficiente che
lo stesso esprima al suo datore di lavoro mediante una dichiarazione la volontà di assumere
le funzioni e di accettare le attribuzioni che il D. Lgs. n. 81/2008 assegna alla figura del
RLS. In tal caso il datore di lavoro avvierà il lavoratore alla formazione obbligatoria e
comunicherà il suo nominativo all’Inail nei termini previsti dalla legge e secondo le
procedure fissate dallo stesso Istituto con la propria Circolare INAIL n. 11 del 12 marzo
2009.
In risposta poi al secondo quesito formulato si precisa che la comunicazione all’Inail deve
essere fatta da qualsiasi datore di lavoro indipendentemente dal numero degli addetti e dal
rapporto di lavoro.
In assenza di tale dichiarazione da parte del lavoratore di voler assumere la funzione di RLS
aziendale il datore di lavoro sarà tenuto, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 81/2008, a
partecipare al Fondo previsto dall’art. 52 dello stesso decreto ed a versare un contributo in
misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero
l'unità produttiva (art. 52 comma 2 lettera a) e ad attivare la procedura affinché le funzioni di
RLS vengano svolte da un rappresentante dei lavoratori territoriale (RLST) come previsto dal
comma 8 dell’art 47 del D. Lgs. n. 81/2008.
 

Secondo quesito

Per ricoprire la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è necessario il
possesso di un diploma di scuola media superiore? In una impresa costituita da un titolare,
da suo figlio e da suo nipote dipendenti dallo stesso può essere uno di questi due il RLS o
esiste una incompatibilità?

 

Risposta

A differenza delle figure del responsabile (RSPP) o dell’addetto al servizio di prevenzione e
protezione (ASPP) per i quali è richiesto dall’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008
almeno un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, per
ricoprire la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non è necessario alcun
titolo di studio ma è sufficiente solo che questi sia un lavoratore dell’azienda.
Non esiste, inoltre, alcuna incompatibilità fra il RLS ed il figlio o il nipote del titolare da cui
dipendono essendo richiesto che il RLS sia solo un lavoratore dell’azienda.
Fonte: www.puntosicuro.it Avv. Gerardo Porreca

 

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