Verifica dispositivi anticaduta

Impianti e attrezzature di lavoro: articolo 64, 71 e allegato VII del D.lgs 81

Il Decreto legge 81/08 e il successivo disciplinano in più articoli gli obblighi del datore di lavoro quale garante della sicurezza, salute, incolumità dei propri dipendenti. Tra questi obblighi vi è quello di predisporre ambienti di lavoro e attrezzature adeguati ai rischi dovuti all’attività lavorativa svolta nell’Azienda.
E’ proprio nell’articolo 64 che si rintraccia l’obbligo del datore di lavoro di provvedere a regolare manutenzione e controllo del funzionamento degli impianti e dei dispositivi di sicurezza. Nell’articolo 71 si cita espressamente il termine “verifiche periodiche”: Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
L’allegato VII del Testo Unico per la Sicurezza disciplina le modalità di attuazione delle verifiche, suddividendo per attrezzature e intervento (funzionalità o integrità)/periodicità (annuale, biennale, triennale, quinquennale e decennale).
In sostanza il datore oltre a dover mettere il lavoratore in condizione di poter utilizzare attrezzature e impianti a norma deve anche provvedere affinchè siano mantenuti tali nel tempo, dimostrando, per iscritto l’avvenuta verifica e i risultati delle verifiche e conservando la documentazione in caso di controllo.

      Per quanto riguarda le imbracature di sicurezza la periodicità di tali verifiche è annuale.

 

 

Verifica annuale dispositivi anticaduta con rilascio di idonea certificazione

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