Obbligo di valutare i rischi anche per un impianto in disuso

08.08.2013 08:47

La valutazione dei rischi in un’azienda va estesa anche a impianti o parti di essi in disuso, che sono comunque accessibili e frequentabili dai lavoratori e in particolar modo se possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

La sentenza della Corte di Cassazione penale in esame riguarda quei casi, anche abbastanza frequenti, che possono verificarsi in una azienda allorquando nell’ambito della stessa vi siano delle aree o degli impianti che, pur se sono in disuso, risultano comunque essere accessibili ai lavoratori che operano nella stessa e da questi frequentabili. In questi casi la  valutazione dei rischi, secondo quanto ha sostenuto la suprema Corte, deve essere estesa anche a tali aree o impianti specie se questi possono essere fonte di pericolo per i lavoratori e necessitano pertanto di opportuni interventi per la loro eliminazione. Il luogo di lavoro di cui al caso in esame era una vasca contenente della trielina dichiarata in disuso dai responsabili dell’azienda ma nella quale si è potuto comunque introdurre un lavoratore il quale, investito dai vapori venefici, ha perso la vita.

 Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 9480 del 27 febbraio 2013 (u. p. 9 gennaio 2013) -  Pres. Sirena – Est. Blaiotta – P.M. D’Angelo - Ric. omissis. - La valutazione dei rischi in un’azienda va estesa anche a impianti o parti di essi in disuso, che sono comunque accessibili e frequentabili dai lavoratori e in particolar modo se possono costituire fonte di pericolo per gli stessi.

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