Lavorare in sicurezza è un investimento!
Con comunicato del ministero del Lavoro (pubblicato in GU del 12 aprile 2013 n. 86) è stata ufficializzata la pubblicazione del decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 (cfr. allegato 1) in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo.
Come previsto all’articolo 3 comma 13 del D. Lgs 81/08 e smi in considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali il ministero del lavoro ha provveduto ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal testo unico sulla sicurezza.
Il decreto si applica:
1 - Ai lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiori a cinquanta nell’anno limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali;
2- Ai lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e s.s. del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.
Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria:
Per tutti i soggetti rientranti nel campo di applicazione del Decreto gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
Tale visita preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, la propria attività di carattere stagionale, nel limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.
L'esito della visita deve risultare da apposita certificazione ed il datore deve acquisirne copia.
Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici.
In presenza di una convenzione, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro.
Il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.
Semplificazioni in materia di informazione e formazione:
In merito all’informazione e formazione, si considerano assolti gli obblighi mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi.
Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.DI 27-03-2013.pdf (966,9 kB)
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