IN VIGORE LE MODIFICHE AL DECRETO 81 DEL NUOVO DECRETO LEGGE "DEL FARE"

12.07.2013 21:44

Il cosiddetto "decreto del fare" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le modifiche
in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono entrate in vigore il 22 giugno 2013.

Esso reca anche disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti
relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a questi 

 

aspetti:
 
1. DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) - In alcuni settori
   di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici
   dell’Inail da un futuro decreto – per la cooperazione e il coordinamento tra committente,
   appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente
   l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
   professionale, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di
   conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
   coordinamento.
 
2. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che avrà validità 180 giorni per i
    contratti pubblici e si potrà richiedere e acquisire per via informatica.
 
3. POS (Piano Operativo della Sicurezza) per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità
    di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il
    piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
 
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO – in taluni settori di attività a
   basso rischio infortunistico quest’obbligo del datore di lavoro potrà essere assolto
   mediante un “modello (in fase di preparazione) con il quale, possono attestare di aver
   effettuato la valutazione dei rischi, ferma restando la facoltà delle aziende di utilizzare
   le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.
 
5. FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI – sono definite
   misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
   sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che
   implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50
   giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante
   idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei
   confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso. Si avrà dunque una riduzione
   degli adempimenti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e sorveglianza
   sanitaria con l’intento di evitare la ripetizione di adempimenti già posti in essere da uno
   stesso o da altri datori di lavoro.
 
6. DENUNCIA INFORTUNIO SUL LAVORO – sarà abrogato l’obbligo per il datore di
    lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di
    ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per
    più di tre giorni.
 
7. NOTIFICHE DELLE LAVORAZIONI – in caso di costruzione e di realizzazione di
    edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di
    ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della
    normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per
    territorio. Il datore di lavoro effettua tale comunicazione nell'ambito delle istanze, delle
    segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive
    con le modalità stabilite dal DPR 7.9. 2010, n. 160.
   Quindi, oltre alle recenti semplificazioni relative al mondo edile, ad esempio (art. 30)
   con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) vi sono queste
   innovazioni normative che interessano le imprese di diversa dimensione e settori
   lavorativi.

 

Contatti

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