12.07.2013 21:44
Il cosiddetto "decreto del fare" è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le modifiche
in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono entrate in vigore il 22 giugno 2013.
Esso reca anche disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti
relativi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in relazione a questi
aspetti:
1. DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) - In alcuni settori
di attività a basso rischio infortunistico – stabiliti sulla base degli indici infortunistici
dell’Inail da un futuro decreto – per la cooperazione e il coordinamento tra committente,
appaltatori e subappaltatori non è più necessario il DUVRI ma è invece sufficiente
l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionale, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di
conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento.
2. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che avrà validità 180 giorni per i
contratti pubblici e si potrà richiedere e acquisire per via informatica.
3. POS (Piano Operativo della Sicurezza) per i cantieri temporanei e mobili, la possibilità
di elaborare modelli semplificati di documenti, come il piano operativo di sicurezza, il
piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.
4. VALUTAZIONE DEI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO – in taluni settori di attività a
basso rischio infortunistico quest’obbligo del datore di lavoro potrà essere assolto
mediante un “modello (in fase di preparazione) con il quale, possono attestare di aver
effettuato la valutazione dei rischi, ferma restando la facoltà delle aziende di utilizzare
le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'articolo”.
5. FORMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI – sono definite
misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che
implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50
giornate lavorative nell'anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante
idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei
confronti del lavoratore durante l'anno solare in corso. Si avrà dunque una riduzione
degli adempimenti, richiesti dal Testo Unico, in materia di formazione e sorveglianza
sanitaria con l’intento di evitare la ripetizione di adempimenti già posti in essere da uno
stesso o da altri datori di lavoro.
6. DENUNCIA INFORTUNIO SUL LAVORO – sarà abrogato l’obbligo per il datore di
lavoro nel termine di due giorni di dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di
ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per
più di tre giorni.
7. NOTIFICHE DELLE LAVORAZIONI – in caso di costruzione e di realizzazione di
edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di
ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della
normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per
territorio. Il datore di lavoro effettua tale comunicazione nell'ambito delle istanze, delle
segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive
con le modalità stabilite dal DPR 7.9. 2010, n. 160.
Quindi, oltre alle recenti semplificazioni relative al mondo edile, ad esempio (art. 30)
con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) vi sono queste
innovazioni normative che interessano le imprese di diversa dimensione e settori
lavorativi.